Molte persone, ancora oggi, sono convinte che essere sposati o conviventi sia la stessa cosa, ma non è assolutamente così.
Tanti confondono i propri diritti come conviventi e quelli come genitore.
Facciamo un esempio pratico riprendendo un caso di una coppia che è venuta da me e che chiameremo Paolo e Giorgia: sono conviventi di fatto e hanno un figlio di nome Marco. Vorrebbero lasciarsi ma Giorgia ha tanta paura perché ha sempre lavorato part time perché hanno deciso di comune accordo che lei avrebbe cresciuto il figlio senza l’aiuto di baby sitter e quindi ulteriore dispendio di soldi, quindi se ora si lasciassero lei potrebbe chiedere l’assegno di mantenimento per sé?
La risposta è NO questo è un diritto che spetta solo ai coniugi l’unica cosa che può chiedere è il contributo al mantenimento per il figlio Marco.
Questa è già la prima notevole differenza.
Un’altra importante differenza è, in caso di morte di uno dei partner, il convivente superstite non è successore legittimo e quindi potrà ereditare solo tramite testamento.
Anche per la pensione di reversibilità al partner superstite ci sono importanti differenze: questa spetta oltre al coniuge, a chi ha contratto un’unione civile o un contratto di convivenza registrato in Comune.
Il contratto di convivenza
Ma prima di porci tutte queste domande partiamo dalle fonti e quindi dalla disciplina del contratto di convivenza.
Il contratto di convivenza è stato introdotto e tipizzato dalla l.76/2016 (legge Cirinnà).
Lo scopo è quello di disciplinare i rapporti patrimoniali (e non solo) tra i conviventi di fatto registrati, maggiorenni dello stesso sesso o di sesso diverso, non vincolati da rapporti di matrimonio, unione civile, o altro contratto di convivenza, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
Il contratto di convivenza richiede la forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il notaio o l’avvocato che ha ricevuto l’atto deve trasmetterne copia, entro i successivi 10 giorni, al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe, conformemente al regolamento anagrafico della popolazione residente.
Cosa può essere inserito ne contratto di convivenza?
Nel contratto di convivenza potrete prevedere:
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni, che può essere sempre modificato durante la convivenza;
- un importo a titolo di mantenimento in caso di rottura della convivenza;
- la designazione del partner quale proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni sulla salute (sottoposizione o meno ad alcune terapie), ed in caso di morte, sulla donazione di organi, sulle celebrazioni funerarie;
- l’indicazione del convivente come futuro tutore, curatore o amministratore di sostegno.
Queste sono solo alcune delle clausole che possono essere previste nell’accordo di convivenza ma ogni caso è a sé e possono esserne inserite delle altre.
Rivolgetevi sempre a un professionista per sapere quali sono i vostri diritti e vivere più serenamente la vostra relazione.
“La libertà deriva dalla consapevolezza, la consapevolezza deriva dalla conoscenza, la conoscenza deriva (anche) dall’informazione, dallo studio e dalla lettura senza pregiudizi.”
Frase tratta dal libro dell’autore “Il lato oscuro della luna”(Stefano Nasetti).